Opere pubbliche e finanza di progetto: agli imprenditori proposte e regia

Percorsi di realizzazione delle opere pubbliche più veloci e semplificati, con ampliamento della “platea” delle opere stesse: modifica all’ art. 183 codice dei contratti pubblici.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Nello specifico, ricorrendo al project financing con concessione e gestione dell’opera, intendiamo permettere all’operatore economico che abbia in mente un’opera utile per la comunità, di poterla proporre anche senza che l’opera da lui proposta sia inserita nella programmazione pluriennale delle stazioni aggiudicatrici. Quindi l’individuazione delle opere pubbliche da realizzare non sarà solo concentrata (paralizzata) nell’istituzione pubblica ma sarà, per così dire diffusa e dunque realmente propulsiva dello sviluppo economico.

Intendiamo fare ciò con procedure semplificate dando, per quanto possibile, la “regia” procedimentale all’imprenditore, imponendo tempi stringenti e silenzi assensi.
La proposta investe due diverse ipotesi: a) quella delle opere sotto soglia comunitaria, nella quale è ipotizzabile la proposta di progetti, svincolata da stringenti gare pubbliche, seppure nel rispetto dei principi di trasparenza comunitaria;
b) quella delle grandi opere infrastrutturali che soggiacciono comunque alla regola della competizione concorrenziale, secondo le direttive comunitarie.
Nei contratti pubblici devono essere rispettati i principi di cui all’art. 30 del Trattato indipendentemente dalla soglia comunitaria.
In tali termini, ex multis, decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2002, n. 934, Consiglio nazionale dei chimici c. Azienda elettrica città di Bolzano; sentenza Corte giust. 24 gennaio 1995, causa C-359/93, Commissione/93); Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie CIRCOLARE 6 giugno 2002, n. 8756, Normativa applicabile agli appalti pubblici “sottosoglia”.

PROPOSTA EMENDATIVA
Sostituire il comma 15 con il seguente testo:
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilita’, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilita’ deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9,terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di un mese, la fattibilita’ della proposta, anche alla luce delle osservazioni eventualmente pervenute. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare una volta sola, con atto motivato in ordine alle ragioni di pubblico interesse, il proponente ad apportare al progetto di fattibilita’ le modifiche necessarie per la sua approvazione. Tale modifica, proposta dall’Ente pubblico, ove concerna un’opera già presente negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente deve essere approvata, con le modalità previste per l’approvazione dei progetti entro il termine perentorio di due mesi dalla richiesta di modifica dell’opera, previa accettazione, da parte del proponente, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, inviata a mezzo pec dall’amministrazione, di apportare la predetta modifica. Ove decorsi inutilmente, la modifica si intende approvata. Se il proponente non apporta quindi, al progetto, le modifiche richieste e approvate, la proposta progettuale non potrà essere realizzata. Il progetto di fattibilità, eventualmente con la previsione delle modifiche indicate dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice, ove accettate dal proponente, qualora non sia gia’ presente negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente , e’ inserito in tali strumenti di programmazione ed e’ posto in approvazione con le modalita’ previste per l’approvazione di progetti; tale procedura di approvazione deve terminare entro due mesi dalla presentazione. Il progetto di fattibilita’ approvato e’ posto a base di gara, alla quale e’ invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto di fattibilita’; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9. Ove la proposta non implichi l’utilizzo di fondi pubblici, il progetto di fattibilità è posto a base di gara senza essere inserito negli strumenti di programmazione, entro un mese dalla presentazione o dalla modifica richiesta. La proposta è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione destinataria competente. L’amministrazione destinataria della proposta valuta, entro il termine perentorio di un mese, la presenza di eventuali interessi pubblici contrastanti alla realizzazione dell’opera proposta.
Ove si rilevino interessi pubblici ritenuti contrastanti, al fine di rendere compatibile l‘opera proposta con tali interessi pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare una volta sola il proponente ad accettare di apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non accetta di apportare le modifiche richieste, l’Amministrazione esprime motivato diniego di interesse alla realizzazione dell’opera.
Nel caso sia necessario acquisire autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, è convocata la conferenza di servizi, anche su richiesta del proponente ai sensi dell’art. 14 comma 2 l. n. 241 del 1990. Nel caso in cui entro 10 giorni la conferenza non sia convocata, il proponente stesso può convocare via pec tutte le amministrazioni competenti. La conferenza si svolgerà ai sensi dell’art. 14 bis della l. n. 241 del 1990. L’amministrazione competente potrà, comunque, sempre fissare una conferenza con modalità simultanea concludendo il procedimento nei termini di legge.
Nel caso di errore nella individuazione dell’Amministrazione competente, l’amministrazione che ha ricevuto la proposta la trasmette immediatamente via pec all’Amministrazione competente mettendo in conoscenza il proponente con comunicazione all’indirizzo pec di quest’ultimo.
~~~~
Al comma 15 aggiungere il comma 15 bis:
15bis. Nell’ipotesi di lavori pubblici o di pubblica utilità al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di progetto relative alla realizzazione in concessione dei medesimi, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione recante il termine di durata della concessione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche precisate nel comma 15.
Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del presente codice.
Nel caso di errore nella individuazione dell’Amministrazione competente, l’amministrazione che ha ricevuto la proposta la trasmette immediatamente via pec all’Amministrazione competente mettendo in conoscenza il proponente con comunicazione all’indirizzo pec di quest’ultimo.
La proposta è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione destinataria competente.
L’amministrazione destinataria della proposta valuta, entro il termine perentorio di trenta giorni, la presenza di eventuali interessi pubblici contrastanti alla realizzazione dell’opera proposta.
Ove si rilevino interessi pubblici ritenuti contrastanti, al fine di rendere compatibile l ‘opera proposta con tali interessi pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare una volta sola il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, l’Amministrazione esprime motivato diniego di interesse alla realizzazione dell’opera.
Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e par condicio e libera circolazione di cui all’art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, entro trenta giorni dalla pubblicazione della proposta di cui al quinto periodo del presente comma, ciascun operatore può presentare un progetto di fattibilità, corredato dalla documentazione di cui al secondo periodo. Nello stesso periodo ogni cittadino può presentare osservazioni contrarie alla realizzazione dell’opera sulle quali dedurrà il proponente nel termine di 20 giorni dal ricevimento di tali osservazioni alla pec del proponente, pec resa nota con la pubblicazione della proposta.
Su tali osservazioni integrerà eventualmente l’Amministrazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento delle osservazioni e delle deduzioni del proponente, entrambe trasmesse via pec all’Amministrazione da parte del proponente.
Nel caso di presentazione di diversi progetti di fattibilità, l’Amministrazione procede al confronto competitivo, definendo con provvedimento motivato il progetto migliore tenendo conto della sua sostenibilità economica, degli interessi dell’utenza, delle esigenze del territorio e delle eventuali osservazioni pervenute all’amministrazione da parte dei cittadini, entro il termine di ulteriori giorni trenta.
Ove sia scelto altro operatore economico, il proponente ha diritto di prelazione o, in alternativa, ha diritto al pagamento del progetto oggetto della proposta.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia espresso motivato parere contrario o non abbia individuato il miglior offerente, l’interessato, iniziale proponente, richiede la convocazione della conferenza di servizi di cui all’ art. 14, coma 2, della legge n. 241 del 1990. Ove entro 10 giorni dalla richiesta di convocazione da parte del proponente, l’amministrazione tenuta non provveda alla detta convocazione, il proponente stesso avrà titolo per convocare via PEC tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni e/o nulla osta o altri atti di assenso. La detta conferenza di servizi si svolgerà secondo le regole dell’art. 14 bis della legge 241 del 1990. L’Amministrazione competente potrà fino a definizione del procedimento e non oltre i termini normativi di chiusura della conferenza decisoria, fissare a cinque giorni dalla convocazione, una conferenza in modalità simultanea. La conferenza decisoria dovrà essere chiusa, anche in tale ultima ipotesi, nei termini di legge.
I proponenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8.
Il motivato diniego è impugnabile nel termine di giorni trenta dinanzi al giudice amministrativo.
Il mancato rispetto dei termini di pubblicazione e di definizione del confronto competitivo è valutato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990.

Isabella Loiodice – professore ordinario di diritto costituzionale – Università di Bari

Solveig Cogliani – magistrato Consiglio di Stato

Stefano Tarullo – professore associato di diritto amministrativo – Università Vanvitelli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *