Banchi a rotelle, Zucchelli: non sono certificati

Ex presidente sezione Consiglio di Stato: “Bando pone inoltre a carico dei presidi verifica idoneità funzionale, ma questa previsione è illegittima”

“Il bando sui banchi a rotelle prevede espressamente che siano conformi alla norma Uni-en 13761: 2003 senza considerare che questa norma è stata sostituita dalla Uni-en 1639:2013. In questo senso il bando è impreciso se non sbagliato nell’aspetto più fondamentale, che è l’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto da comprare che dunque non è certificato per l’uso che ne intendeva fare la ministra Azzolina che ne ha richiesto l’acquisto. Ogni responsabilità ricade pertanto esclusivamente sul Commissario straordinario”. Lo dice Claudio Zucchelli, già presidente di sezione del Consiglio di Stato, nonché vice presidente di Lettera150, revisionando con l’Adnkronos il bando di gara sui banchi e le norme Uni di riferimento, in seguito alla decisione del Veneto di accantonare i banchi a rotelle per l’insorgere di malesseri fisici tra gli alunni.

Nel capitolo del Bando dedicato alle ‘Caratteristiche delle sedute didattiche attrezzate di tipo innovativo’ si fa riferimento per quanto riguarda i requisiti alle norme “Uni-en 13761: 2003”; tuttavia andando nel sito dell’Ente nazionale italiano di unificazione queste norme risultano essere state sostituite dalla Uni En 16139:2013 che specifica sì i requisiti ma “di tutti i tipi di sedute non domestiche per adulti….”, precisando tra l’altro che “non si applica… alle sedie per le istituzioni educative”, dunque le scuole.

L’ex presidente di sezione del Consiglio di Stato riguardo ad una eventuale responsabilità dei dirigenti scolastici sulla inidoneità o dannosità dei banchi innovativi commenta inoltre che: “E’ vero che il bando pone a carico dei presidi la verifica dell’idoneità funzionale all’impiego nelle scuole, ma questa previsione è chiaramente illegittima perché pone a carico dei presidi un onere non di loro competenza. Infatti occorre distinguere fra collaudo della produzione, che serve a verificare la idoneità dell’oggetto in se agli scopi per cui viene acquistato, che può essere effettuata sulla base di prototipi o di disegni tecnici, ed è onere del committente, cioè dell’ufficio pubblico che ha emanato il bando; e collaudo di fornitura o consegna, che quindi è in carica al dirigente scolastico che deve solo verificare che sia consegnata la quantità di merce ordinata e che essa sia corrispondente alla descrizione contrattuale. E’ chiaro ed evidente – conclude – che il collaudo di funzionalità non può essere effettuato dal preside a fabbricazione e consegna effettuate”. 

(di Roberta Lanzara)

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