Antonio Fuccillo, Ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
L’obiettivo di garantire ai cittadini un giusto processo è perseguito da molti anni e da tanti governi. La riforma del codice di procedura penale dell’allora ministro Vassalli (socialista) introdusse in Italia il sistema accusatorio che si basa sulla assoluta e totale parità tra accusa e difesa. Le aule di giustizia subirono una radicale trasformazione quando, per effetto della riforma, il banco del pubblico ministero venne allineato a quello della difesa. Oltre però ai cambiamenti simbolici, la piena attuazione del progetto Vassalli necessitava di un Giudice che fosse davvero terzo rispetto al PM che deve sostenere l’accusa. Avere funzioni separate dei magistrati ma carriere omogenee non aiuta di certo la percezione che i cittadini hanno di un processo penale ove accusa e difesa siano su di un piano di assoluta parità. È quindi evidente che la separazione delle carriere sin dall’accesso è necessaria per completare la riforma iniziata negli anni ‘80.
Percorsi omogenei anche se con separate funzioni assegnano al lavoro del PM una patente di maggiore affidabilità agli occhi del giudice. È del tutto evidente e umano che si tenda a ritenere maggiormente attendibile il dato che proviene da chi ha superato il tuo stesso concorso, studiato sui medesimi libri, frequentato le stesse scuole di formazione e magari è iscritto alla tua stessa associazione di categoria. Questo ovviamente non vuole disconoscere il lavoro (a volte durissimo) che i magistrati svolgono con assoluta professionalità, dedizione e onestà. Il PM peraltro ha già incisivi strumenti di indagine che lo pongono in posizione di assoluto vantaggio sulle difese. Ecco perché diventa necessario che il suo percorso sia del tutto distinto da quello del giudice che deve essere terzo nella formazione, nell’accesso e nello sviluppo della carriera, senza rischi di incontrare nel CSM il giudizio di chi è stato sua controparte processuale (il PM).
D’altra parte, in tale direzione già si collocava la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999 (governo D’Alema) che inseriva nella Carta il principio del “giusto processo” statuendo al massimo livello la necessità di assoluta parità tra accusa e difesa.
La riforma attuale deve quindi essere intesa come il necessario completamento del percorso iniziato 40 anni fa.
Non vi sono rischi per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura che è un valore assoluto, inderogabile e non negoziabile del nostro ordinamento. La separazione delle carriere anzi consentirà ai nuovi CSM una maggiore specializzazione e quindi una valorizzazione più attenta delle professionalità che emergono nei due profili. Il sorteggio dei componenti togati garantirà agli stessi magistrati una maggiore trasparenza nelle valutazioni eliminando il rischio delle correnti. Nello spirito della riforma il PM ne esce rafforzato e garantito di una totale autonomia nel delicato compito dell’esercizio dell’azione penale. Il sistema, tuttavia, trarrà vantaggio nell’avere un giudice che è, ma che anche appare, del tutto terzo e che quindi renderà più efficace e garantista il funzionamento del processo penale. Non va infatti dimenticato che quando si deve giudicare non bisogna solo essere imparziali ma appunto apparire sempre come tali.
È un grave errore quindi non leggere la riforma per quello che essa rappresenta, ma trasformare il voto referendario in una contesa tra partiti. La Costituzione è la casa di tutti e questo non va mai dimenticato.
(da “Il Tempo”, mercoledì 4 febbraio 2026)
