Revisione o integrazione costituzionale?

Giampaolo Azzoni, ordinario di Teoria Generale del Diritto all’Università di Pavia

La legge che siamo chiamati a confermare con il referendum (fissato per il 22-23 marzo) è da un punto di vista formale una legge di revisione costituzionale. Essa modifica, in modo più o meno significativo, ben sette articoli della Costituzione e, come tale, deve seguire un procedimento speciale per la sua approvazione.

Ma se formalmente si tratta di revisione della Costituzione, materialmente, dal punto di vista dei contenuti, è piuttosto una legge di integrazione della Costituzione, che non la innova, ma che, piuttosto, la rende maggiormente coerente al suo interno.

Sono pertanto del tutto infondate le proteste di coloro che vedono nella riforma oggetto del referendum una rottura dell’equilibrio costituzionale. È vero il contrario: la riforma rafforza quanto la nostra Costituzione già ora prevede.

In particolare, si sono volute adeguare alcune regole operative ad un principio costituzionale fondamentale, quello del giusto processo.

Nel 1999 venne infatti introdotto nella nostra Costituzione tale principio, consolidando così una progressiva evoluzione che in cinquant’anni aveva portato a cambiare le regole processuali, superando il modello autoritario ereditato dal fascismo. Tappa importante di questo percorso fu l’emanazione nel 1988 del nuovo Codice di procedura penale che adottò rilevanti elementi del modello accusatorio, che è più rispondente alle esigenze di garanzia dei diritti dell’imputato.

Così nell’articolo 111 della Costituzione si stabilirono, come elementi essenziali del giusto processo, la terzietà e imparzialità del giudice, insieme alla parità tra accusa e difesa, che devono operare nelle stesse condizioni e non invece privilegiando la prima a scapito della seconda.

La riforma che sarà oggetto del referendum non è altro che un adeguamento di alcune regole rispetto proprio al principio del giusto processo.

La terzietà del giudice implica la sua netta distinzione dal pubblico ministero. Già oggi c’è una separazione funzionale, ma il giudice non è pienamente terzo se condivide la stessa carriera e lo stesso organo di governo con il pubblico ministero. La nuova legge costituzionale ha pertanto previsto carriere separate e due CSM separati.

L’imparzialità del giudice richiede l’assenza di condizionamenti, ma il giudice non appare totalmente libero se le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari sono decisi da un organo in cui i rappresentanti dei magistrati sono scelti sulla base di elezioni con candidature politicamente contrapposte. La nuova legge costituzionale ha previsto il sorteggio per superare il condizionamento della politica sulla organizzazione della magistratura.

E se non vi è terzietà e imparzialità del giudice, non vi può essere nemmeno parità tra le parti.

Dunque, non si è trattato di una revisione materiale della Costituzione quanto, piuttosto, di una sua integrazione per una maggiore coerenza tra princìpi costituzionali (il giusto processo) e regole organizzative (la carriera dei magistrati e gli organi di governo della magistratura).

Un grande giurista statunitense, Ronald Dworkin, affermò che l’evoluzione di un ordinamento giuridico deve basarsi sul principio di “integrità” cioè una coerenza sostanziale che importi una unità non solo formale del sistema normativo. Si può dire che con il referendum abbiamo l’opportunità di aumentare il livello di “integrità” del nostro ordinamento conformandoci maggiormente a ciò che la Costituzione già oggi prevede.