Consenso informato, corresponsabilità educativa, libertà della persona

Laura Sara Agrati, Ordinario di Pedagogia Sperimentale dell’Università Telematica Pegaso

Giovedì, 4 giugno 2026, il Sento della Repubblica ha approvato in via definitiva, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il ddl n. 1735 sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, presentato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Una lettura – sufficientemente attenta e nemmeno troppo esegetica – del testo del disegno di legge e alcuni chiarimenti aiuteranno a smascherare l’ideologicità di alcune posizioni critiche al ddl Valditara e, soprattutto, a scoprire che ad uscirne rafforzato sono il rispetto della dignità e della liberà della persona, la riaffermazione dei ruoli, rispettivamente educativi e istruttivi di scuola e famiglia, nonché l’osservanza della norma e della stessa Costituzione.

Il testo del disegno di legge, da subito, nell’articolo 1, esplicita che l’iniziativa normativa “si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un’ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia”. Sempre il testo del disegno di legge, vi è un ulteriore passaggio importante: “La proposta normativa mira a rafforzare l’alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo”.

Subito in primo chiarimento. La corresponsabilità educativa scuola-famiglia è definita nei termini di alleanza, volta a perseguire – pur nella diversità dei ruoli (pubblico/privato) e delle competenze (formale/informale) – obiettivi formativi condivisi, norme di comportamento e strategie educative utili allo sviluppo completo, alla formazione integrale di studenti e studentesse. Secondo la riflessione pedagogica che approfondisce i saperi della relazione educativa (Perla, Agrati, Amati, 2020), è alleanza e non semplice collaborazione perché implica una disposizione da assumere, allo scopo di perseguire interessi comuni di carattere generale, non specifici e limitati nel tempo. Mentre per la collaborazione è sufficiente che entrambi i partner della relazione assumano un obiettivo condiviso, per l’alleanza è necessario che ciascun partner riconosca il ruolo e il contributo dell’altro partner nel raggiungimento dell’obiettivo, caratteristica che ne alimenta virtuosamente la reciprocità.

Ne deriva la necessità di un secondo chiarimento. Il principio della “corresponsabilità educativa” richiama specifiche responsabilità assunte dai genitori e dalla scuola nei confronti dello sviluppo completo della persona: le prime di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli (come sancito dagli artt. 30 della Costituzione), la seconda di “impulso alla partecipazione dei giovani (…) alla formazione umana e critica della loro personalità” (D.Lgs. n. 297/1994, art. 395, Testo unico sulla scuola). La Costituzione riconosce ai genitori la responsabilità primaria nell’educazione dei propri figli, non a caso il Codice Civile (art. 2048) attribuisce solo ai genitori del minore la c.d. responsabilità in educando, non agli insegnanti che rispondono semmai della c.d. culpa in vigilando (sorveglianza).

Tutto questo è in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che riconosce ai genitori il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli (art. 26, comma 3), la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (art. 14), che riconosce “il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche”, della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che chiede il rispetto del diritto-dovere dei genitori di guidare il bambino nello esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita (art. 14).

Questo significa che la responsabilità primaria dei genitori nell’educazione dei propri figli non può essere disattesa dall’istituzione pubblica, se non nella violazione di un principio costitutivo dei rapporti etico-sociali, del Codice Civile e della nullità del patto di corresponsabilità.

Alla luce di quanto chiarito, risultano facilmente identificabili aspetti ideologici, se non addirittura anticostituzionali, presenti in alcune affermazioni espresse contro il ddl Valditara, come:

In tal modo si limita la libertà d’insegnamento introducendo attraverso lo strumento del consenso informato il principio del primato educativo della famiglia” (Rete nazionale Educare alle Differenze)

brano riportato della pagina del sito della rete ma espunto dalla memoria depositata in audizione alla 7a Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

La legge appena varata fa ricorso – per un verso – alla disciplina del consenso informato preventivo per famiglie e studenti maggiorenni riguardo le attività formative aventi come oggetto tematiche inerenti la sessualità, quelle di tipo extracurriculare e rientranti nell’ambito dell’offerta formativa, e – per altro verso – all’obbligo per le scuole di adeguare il Patto educativo di corresponsabilità dove sarà necessario acquisire il predetto consenso.

È utile, a tale proposito, un terzo chiarimento. La disciplina del consenso informato non è nata la scorsa settimana, né in ambito educativo. In Italia è normata principalmente dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 sul trattamento sanitario e sull’autodeterminazione della persona, a sua volta correlata agli articoli della Costituzione, n. 13 sull’inviolabilità della libertà personale, e n. all’32, sulla non obbligatorietà dei trattamenti sanitari e la non violazione del rispetto della persona umana.

Sia concesso, a questo punto un quarto e ultimo chiarimento. Le attività extracurriculari, rientranti nell’ambito dell’offerta formativa, sono attività facoltative, non obbligatorie per studenti e studentesse, che le scuole sono tenute comunque ad esplicitare nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), il documento che la scuola predispone “con la partecipazione di tutte le sue componenti” nell’ambito dell’autonomia (cfr. DPR n. 275 del 1999, artt. 3, 8 e 9).

Questo significa che, per effetto del ddl Valditara, per un verso, l’istituzione scolastica si impegna ad informare le famiglie, in modo tempestivo, chiaro e trasparente, in merito alle iniziative educative e formative di tipo extracurriculare che abbiano ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, per altro verso, i genitori ad esprimere liberamente e consapevolmente la propria adesione o non adesione. Si tratta di una misura di garanzia, ispirata non a caso al principio della partecipazione consapevole – evocata dalla Nota ministeriale n. 3214 del 2012 “Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” ma disattesa nella prassi – ed esempio di esercizio effettivo di alleanza, nonché collaborazione, scuola-famiglia.

Alla luce di tali ultimi chiarimenti, non sono suffragabili affermazioni secondo cui con il ddl Valditara tematiche relative a sessualità “non possono essere affrontate in alcuna forma” (Avvenire, P. Ferrario, 4 giugno), dato che simili tematiche rientrano, come già previsto dalle Indicazioni nazionali, nei programmi curricolari del primo e secondo ciclo, non interessati di fatto dalla nuova iniziativa normativa.

L’approvazione del ddl Valditara rappresenta un passo significativo nel lungo, tortuoso e spesso, molto spesso, mistificato cammino per l’affermazione della dignità e della libertà della persona, realizzato, questa vota, attraverso il riequilibrio del ruolo educativo dei genitori e istruttivo della scuola.