Responsabilità degli operatori sanitari

Art. 590 sexies c.p.

III comma. Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, in ambito sanitario la punibilità è esclusa qualora la difficoltà della materia o le connotazioni dell’intervento richiesto, o la necessità di risolvere problemi tecnici di particolare complessità o situazioni nuove o connotate dall’urgenza appaiano tali da determinare un’inadeguata comprensione delle specificità del caso o un’individuazione non corretta delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Esclusione della responsabilità civile in ambito sanitario

Deve ritenersi esclusa la responsabilità civile ed ogni obbligo di risarcimento del danno derivante dalla mancata assistenza sanitaria in caso di sproporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e le richieste di accesso alle cure in occasione dell’emergenza epidemiologica COVID -19.

Il personale sanitario è tenuto al risarcimento dei danni nei casi di cui al primo comma solo per dolo o colpa grave, intesa come rilevante ed ingiustificata inosservanza dei protocolli sanitari e delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Sintesi delle innovazioni proposte

Il progetto normativo mira a fornire una risposta più efficace e puntuale all’esigenza che già in precedenza aveva ispirato la l. 8 novembre 2012, n. 189, e cioè la c.d. legge Balduzzi e, successivamente, la l. 8 marzo 2017, n. 27, meglio nota come legge Gelli – Bianco.

Si vuole cioè non “mortificare” più l’iniziativa del personale sanitario e restituire ai medici la serenità nel loro operare, scongiurando la persistenza del fenomeno della c.d. “medicina difensiva”, che non “rischia” innovazioni che potrebbero condurre ad incriminazioni, qualora l’esito degli interventi non risulti favorevole.

L’attuale testo dell’art. 590 sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) non risponde pienamente a detta necessità.

Detta norma esclude la punibilità in caso di colpa lieve del sanitario, ma limita l’esclusione ai soli casi di “imperizia” e non la estende anche a quelli di “imprudenza” (laddove un’operazione fatta secondo metodologie del tutto nuove ed innovative potrebbe essere giudicata “imprudente” e non certo frutto di “imperizia”, e non risulterebbe dunque coperta dallo “scudo” della legge Gelli – Bianco), e la ricollega al rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida, non sempre univoche e talora di disagevole applicazione, soprattutto qualora l’intervento richieda conoscenze multidisciplinari, in varie aree mediche, che rendono in tal modo estremamente difficoltosa l’individuazione delle clinical guidelines di riferimento.

Oltretutto, cone è stato osservato in dottrina, l’esenzione da punibilità delineata dalla c.d. legge Gelli – Bianco risulta priva di reale applicazione pratica, poiché l’osservanza delle linee-guida, adeguate alla specificità del caso concreto, precluderebbe in radice un addebito di imperizia.

Il progetto elaborato è invece assai più ampio ed ambizioso, e risponde pienamente, tra l’altro, all’esigenza di incentivare, o quantomeno non scoraggiare i sanitari al ricorso a soluzioni mediche coraggiose, che da un lato potrebbero salvare la vita dei pazienti ma che, proprio per il loro carattere innovativo, esulano dai parametri delle linee guida.

In primo luogo l’esclusione della punibilità non è più limitata alla sola imperizia ma si estende a tutte le ipotesi che potrebbero configurare la colpa lieve in ambito medico. Si prevede infatti che, fatti salvi i casi di dolo o di colpa grave, la punibilità sia esclusa ogni qual volta “la difficoltà della materia o le connotazioni dell’intervento richiesto, o la necessità di risolvere problemi tecnici di particolare complessità, o situazioni nuove, complesse o connotate dall’urgenza appaiano tali da determinare un’inadeguata comprensione delle specificità del caso o un’individuazione non corretta delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali”.

In tal modo il sanitario viene riappropriato di quella che è una delle connotazioni più nobili della sua professione, e cioè della possibilità di discostarsi, sulla base del singolo caso, dalle linee guida già tracciate, che non devono più essere considerate come delle direttive assolutamente cogenti. Al contempo, le situazioni di urgenza o quelle particolarmente complesse potranno finalmente essere valutate dal giudice come cause atte ad escludere la punibilità, non dovendosi dimenticare che l’individuazione delle guidelines di riferimento, magari possibile ex post, non lo è invece nei contesti presi in esame dall’attuale progetto di legge, e cioè, come osservato, in presenza di patologie “nuove, compless o connotate dall’urgenza”.

Per quanto invece concerne il settore civile è stata proposta una norma ad hoc, modellata sulle esigenze ricollegabili all’emergenza epidemiologica del COVID 19 e volta ad escludere la responsabilità civile ed ogni obbligo di risarcimento del danno derivante dalla mancata assistenza sanitaria “in caso di sproporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e le richieste di accesso alle cure”.

In tal caso si precisa che il personale sanitario è tenuto al risarcimento dei danni solo per dolo o colpa grave, intesa come rilevante ed ingiustificata inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali.

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