Ripartire dal rispetto, fondamento della società

Documento elaborato dal gruppo di studio dell’Associazione Lettera150

coordinato da Solveig Cogliani, magistrato del Consiglio di Stato

con la partecipazione e l’apporto di:

Carla Andreani, professore ordinario di fisica applicata presso l’Università degli studi di Tor Vergata, Roma,

Marina Brambilla, prorettore dell’Università degli studi statale di Milano,

Paolo Branchini, primo ricercatore dell’INFN, Sezione di Roma tre, Roma,

Dragana Broz, professore di Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, presso la AUT, Halat, Libano,

Maria D’Arienzo, professore ordinario di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Federico II, Napoli,

Maria Stella Giorlandino, presidente di Artemisia Lab e Artemisia onlus,

Anna Maria Gregori, magistrato presso il Tribunale di Roma,

Maria Beatrice Magro, professore ordinario di diritto penale, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma,

Mariapaola Marro, avvocato cassazionista titolare dello studio Marro, Milano,

Pierpaolo Rivello, professore di diritto penale e penitenziario presso il Dipartimento di cultura, politica e società dell’Università di Torino.

Lettera150, avverte, e soprattutto capta, il dovere etico di prendere posizione su un tema antico ma che mostra aspetti nuovi ed intollerabili laddove ed in chi si manifesta la percezione di valori più alti. Si tratta di aspetti decisamente in opposizione con qualsivoglia legittima istanza di ordine morale posta a fondamento della Repubblica italiana ed, in radice, con il sentire di comune appartenenza al genere umano, inteso come Sacro. Lettera 150 intende perciò contribuire alla costruzione di una prospettiva diversa, capace questa di orientare e sviluppare le scelte future in una società libera da atteggiamenti e comportamenti  basati sulla violenza.

La violenza infuria, nei rapporti internazionali, nell’espressione politica, nelle manifestazioni di folle solitarie, nelle grida amplificate dell’odierno modo di comunicare, nella pervasiva modalità di creazione di angoscia, nella diffusione di messaggi superficiali, nelle vite private, nell’efferatezza dei crimini, nel disprezzo per la memoria, per la cultura, per i valori fondanti della nostra società, nell’indifferenza per i deboli.

Non intendiamo essere partecipi di un atteggiamento pessimistico-consolatorio, che vuole affermare, malnutrito, l’idea che niente discerna la violenza del passato e quella di oggi.

Invece, e purtroppo, e quasi in amicizia con ogni forma di oppressione e di arbitrio, si è giunti, con inconsideratezza, partendo dall’agire violento, all’apprezzamento, nuovo, grave, diffuso, favorevole e folle della violenza; o all’indifferenza alla violenza.

Caratterizzato dalla pandemia della violenza ma anche istupidito dall’accelerazione dei serrati ritmi sociali, il nostro tempo affligge tutti in un sentimento di pervasiva angoscia senza speranza, comunque e ovunque.

Dubito ergo sum. Cosa intendiamo per violenza?

Ricostruire il linguaggio è di vitale importanza.

Incontriamo  il termine vis fin dall’antica Roma, periodo in cui l’espressione era  intesa come esercizio di violenza fisica per costringere una persona  (vis absoluta) , oppure come violenza morale, consistente in una minaccia (metus).  Fin da allora era sentita l’esigenza di tutelare la vittima della violenza, di qualsiasi genere fosse e a prescindere dal motivo. Il senso vasto dell’espressione iniuria (quod non iure fit) fa comprendere quanto fosse sentita dall’ordinamento l’esigenza  di reagire alla violenza fisica, e punire il trasgressore a seconda della gravità della lesione; basti pensare alle legge delle  XII Tavole , dove il membrum ruptum (amputazione di un arto o inutilizzabilità di un organo) era punito con il taglione (rottura del medesimo arto) , l’os fractum  aveva come conseguenza una composizione legale, e le più lievi iniuriae , minori lesioni per le quali la composizione era fissata in denaro.   

Nella lingua francese la parola ‘viol’ (stupro) ha la medesima origine di ‘violence’ (violenza). Questi vocaboli hanno in sé la stessa matrice, ma è il primo che vive del massimo delirio: la sublimazione di quella violenza che è l’espressione massima del disprezzo, nei confronti di una persona, di una istituzione, dell’ambiente, della cultura, del bene prezioso che è la libertà.

È dunque il RISPETTO ad essere violato: l’antinomia è tra rispetto e disprezzo, tra il bene e il male, concetti che non possono, non devono latitare dalle menti in materia di ragionamento; e nemmeno essere riferiti a categorie morali astratte e relative.

Per uscire dal tunnel di una siffatta logica della violenza è necessario far ritorno ai nessi dialettici dell’esistenza umana in cui la libertà dialoga con il rispetto, il futuro col passato, la società con la storia, l’io con l’altro.

Le istituzioni, la struttura giuridica del nostro ordinamento, la comunicazione, la politica allora devono essere mossi da un’uniforme ed elegante idea di ‘azioni per’.

E in ogni settore della società Lettera150 dovrà divenire sempre più punto di riferimento per gli uomini in questo nostro tempo pieno di angoscia – nei diversi settori – con soluzioni concrete e semplici ‘per’.

Perciò i settori della struttura sociale umana che Lettera150 intende investire con la propria conoscenza sono quelli, nei quali in primis si manifesta la percezione dei valori più alti:

  • l’istruzione,
  • l’ordinamento penale,
  • la tutela del patrimonio culturale,
  • la tutela dell’ambiente e degli animali,
  • la sanità.

1 – Per formare i cittadini di domani è necessario partire dalla scuola.

Non si deve, dunque, cadere nell’equivoco che affermazione della libertà sia una stereotipa negazione di valore e della distinzione stessa tra male e bene.

Ricordava Papa Giovanni Paolo II, nella Giornata Mondiale della Pace 2005, l’esortazione di san Paolo nella Lettera ai Romani: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» (12, 21). Nella prima Enciclica Redemptor hominis sottolineava che la pace nasce dal rispetto dei diritti umani e che la dignità della persona umana è un valore trascendente.

Assistiamo all’incrementarsi di fenomeni di bullismo, di violenza consumata e patita, sempre più efferata.

I dati sono impressionanti, le stime riportano oltre due milioni di ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni coinvolti in episodi di violenze e prepotenze definite con il nome di bullismo.

Rimane nelle nostre menti, esterrefatti, il racconto di Willy steso a terra circondato da 4/5 ragazzi che lo colpiscono violentemente con calci e pugni. I responsabili già protagonisti di risse e con precedenti sia per lesioni sia per spaccio di droga.

Città e paesi in preda alla droga, allo spaccio, ai branchi, al razzismo, alla violenza città.

E’ ora di denunziare la mancanza di una politica che metta al primo posto il rispetto nel campo dell’educazione, dell’azione delle istituzioni, nelle priorità in sintesi per la tutela del bene comune della vita e della coesistenza pacifica.

Siamo convinti che una società non violenta deve necessariamente transitare per un’educazione al rispetto.

Non ha significato promuovere ipotesi di educazione ai valori fondanti del nostro Stato, se non si pone al primo punto dell’educazione – sin dalle prime esperienze scolastiche – l’istruzione al RISPETTO.

Dalle scuole primarie è necessario che i bambini possano sperimentare modalità di relazioni fondate sui concetti di libertà e di responsabilità, per costruire una società libera dagli stereotipi e predisposta al rispetto della persona umana, dell’ambiente, degli animali, del patrimonio culturale ed artistico e dell’altro da sé.

E’ necessario, dunque, che nelle scuole di educazione primaria e secondaria sia inserita la disciplina dell’educazione al rispetto, come educazione ai rapporti non violenti in ambito familiare e di parità di genere secondo le linee tracciate dalla Convenzione di Istanbul e dell’OMS, nonché dalle Linee guida del MIUR ed in genere ad una cultura della non violenza. Essa deve costituire materia di studio e di sperimentazione da parte di specialisti del settore, insegnanti specificamente preparati ad affrontare percorsi formativi interdisciplinari.

Proponiamo che sia inserita una norma che realizzi concretamente questo cambiamento culturale, del seguente tenore:

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, è attivato un percorso di sperimentazione di modalità di relazioni fondati sui concetti di libertà e responsabilità, finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione della cultura del rispetto, nell’ambito delle aree storico- geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

2 – L’ordinamento penale

2.1. La prevenzione

La recente vicenda menzionata che ha visto come protagonisti di un  efferato omicidio soggetti già pregiudicati impone di assumere iniziative volte ad arginare la possibilità per coloro che risultino soggetti pericolosi, in quanto denunziati per reati di violenza su persone o cose o che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico, di frequentare luoghi di allenamento, palestre e associazioni, nonché luoghi in cui si svolge l’aggregazione dei giovani come i pub e le discoteche.

Riteniamo che a tale fine possa trovare estensione la misura del Daspo previsto all’art. 6 della legge dicembre 1989 n. 401 e ss.mm.ii..

La previsione del   Daspo riguarda sia la misura preventiva emessa dal Questore della provincia di riferimento, dopo una denuncia o una segnalazione di pericolosità per la sicurezza pubblica in carico ad un soggetto o a seguito di una condanna non definitiva; sia quella penale, emessa dal giudice, dopo una condanna penale per i reati contro la persona.

2.2 – Il principio di proporzionalità della pena rispetto a ciò che i consociati percepiscono come pericolo per la sicurezza e la convivenza pacifica.

Siamo partiti dall’analisi dei recenti casi di cronaca per elaborare alcune modifiche ordinamentali idonee ad evitare le anomalie da ultimo verificatesi.

Siamo convinti che la sicurezza sociale si raggiunge con un processo celere con una pena certa, efficace ed effettiva, con una nuova visione che valorizzi maggiormente la situazione della vittima dei reati e con la promozione di una concezione di pena differente e ‘costruttiva’ nelle ipotesi dei reati commessi dai più giovani.

Certezza della pena significa un processo celere e la giusta applicazione della pena. Tale certezza risulta messa in crisi quando si applicano indulti o amnistie per svuotare le carceri, ma ancor prima quando i processi non vengono tempestivamente celebrati.

Contraddicono, altresì, la certezza della pena gli sconti riconosciuti senza un’adeguata valutazione dell’effettivo percorso rieducativo.

  1. Riteniamo che lo Stato sia responsabile in materia di prevenzione e contrasto della violenza di

genere e debba dare risposte adeguate, garantendo l’incolumità dei propri cittadini.

Non può dirsi civile un ordinamento in cui costantemente le donne sono sottoposte a violenza e uccise per il solo fatto di essere donne.

Di seguito le proposte di modifiche dell’attuale assetto penale e processual penalistico

L’Italia è ancora gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e

dalla CEDAW, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, ratificata con l. 132/1985, in particolare a seguito dell’adozione da parte del Comitato CEDAW della raccomandazione generale n. 19 in materia di violenza maschile sulle donne.

Il caso di Elisa Pomarelli, ha evidenziato l’insufficienza dell’introduzione dell’aggravante introdotta dalla c.d. l. sul femminicidio del 2013, in quanto si è ritenuto che non fosse applicabile l’ipotesi aggravante di cui all’art. 576 comma 5 c.p. o dall’art. 577 c.p. in mancanza di una delle relazioni con la vittima ivi previste.

Né il giudice ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale a riguardo.

Chiediamo, dunque, che sia introdotta l’ipotesi aggravante dell’omicidio di genere di seguito al comma 5 bis dell’art. 576 c.p..

B)         L’affollamento di procedimenti penali mina gravemente il principio di obbligatorietà dell’azione

penale, sancito dall’art. 112 della Costituzione e finalizzato  a garantire l’indipendenza del pubblico ministero da qualunque altro potere e l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991. 

La prassi applicativa ha dimostrato, infatti, uno iato tra la previsione di principio e la sua reale attuazione. Il carico di lavoro eccessivo delle Procure e la scarsità delle risorse hanno reso nei fatti impossibile la piena operatività dell’obbligatorietà dell’azione penale, costringendo la pubblica accusa a dover selezionare i procedimenti ai quali dare priorità.

Nella consapevolezza che è necessario prevenire ogni possibilità di discrezione determinata dagli orientamenti dei singoli magistrati o dei dirigenti delle procure, è necessario che siano annualmente fissati dal Parlamento i criteri di priorità, uniformi su tutto il territorio nazionale, nella trattazione dei reati.

Chiediamo che sia garantita la priorità nella promozione dell’azione penale per i reati contro la persona.

C)         E’ necessario altresì che il CSM, nel rispetto delle garanzie di indipendenza dei singoli magistrati,

fissi linee guida uniformi per la concreta attenta applicazione dell’ art. 133 c.p.p., quanto alla valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione della pena, perché essa non si risolva in una formale applicazione di una formula, ma dia conto di una effettiva valutazione di tutte le circostanze ivi indicate, con particolare attenzione alla condizione delle vittime.

D)        Quanto ai riti alternativi previsti dal c.p.p. è necessario che il disvalore dei reati contro la persona

per la pacifica  convivenza dei consociati sia stigmatizzata dall’ordinamento dal contenimento del beneficio della riduzione della pena nel caso di reati contro la persona.

2.3. La vittima inoltre deve poter fruire non solo di procedural rights ma anche di service rights, e cioè di diritti di assistenza nella fase antecedente, concomitante ed anche successiva alla celebrazione del processo.

Uno dei punti sui quali è necessario soffermarsi ed incidere è quello del scarsa attenzione riservata dal nostro ordinamento alla vittima del reato, essendo invece il sistema processual-penalistico incentrato sulla posizione dell’imputato.

Il concetto di ‘rispetto’ richiede che l’ordinamento si prenda cura dei più deboli e di coloro che sono incisi dalla malvagità e talora dalla inadeguatezza delle misure predisposte per la prevenzione dei crimini.

Nello stesso tempo un’efficace assistenza delle vittime aumenta il senso di fiducia nella giustizia e nelle istituzioni della collettività tutta. 

Tuttavia, nel corso degli anni si è continuato a recepire l’impostazione rigidamente basata sull’assetto triadico: “pubblico ministero – imputato – giudice”, con la conseguente configurazione di un processo “imputato-centrico”.

Riteniamo, invece, che un modello procedimentale possa ambire alla sua qualificazione in termini di “giusto processo”  solo qualora venga considerato tale da tutti i soggetti in esso coinvolti a vario titolo, sia pur con aspettative talora contrapposte, in quanto un sistema davvero “garantista” deve essere idoneo ad implementare i diritti dell’offeso dal reato senza pregiudicare quelli della persona nei cui confronti viene formulata l’imputazione, la cui fondatezza andrà vagliata nel corso del procedimento. In un processo “equo” l’attenzione non può essere focalizzata solo sull’imputato.

All’offeso dal reato l’ordinamento processuale deve guardare sotto un duplice aspetto.

In primo luogo occorre evitare una sua marginalizzazione durante l’iter procedimentale, garantendo invece la possibilità di un intervento in chiave “incisiva” e non meramente formale (possibile peraltro solo qualora esso sia    preceduto da una sufficiente attività informativa circa i diritti spettanti alla vittima del reato).

Al contempo, peraltro, bisogna far sì che le istanze ristorative non siano disattese da risarcimenti irrisori, stridenti con la gravità di determinati reati, implicanti magari la perdita di vite umane o la deprivazione di diritti fondamentali.

Pur a seguito del d.l. n. 11 del 2009 (meglio noto come “pacchetto sicurezza”), conv. in l. n. 38 del 2009, del  d.lgs. 212/2015, e della direttiva 2012/29/UE, è mancata la volontà di dar vita ad un’organizzazione volta ad “accompagnare” le vittime, dal punto di vista umano, nel corso del procedimento e dopo la sua conclusione, e non si è pensato di istituire uno “sportello vittime” presso ogni sede giudiziaria.

Chiediamo, dunque, che sia garantita su tutto il territorio nazionale un uniforme e ragionato protocollo di assistenza da parte di operatori formati in via interdisciplinare all’accoglienza delle vittime ed al loro supporto per intraprendere il percorso di fuoriuscita dalla sottomissione alla violenza.

Occorre creare una rete integrata (anche mediante il potenziamento delle strutture attualmente operanti) a livello territoriale periferico, caratterizzata dalla presenza di operatori professionalmente preparati in quest’attività di assistenza, inseriti in equipe strutturate a livello multifunzionale e multidisciplinare, che devono spaziare dal sostegno psicologico alla prestazione di assistenza a livello globale, ivi comprese le informazioni ed i consigli che possono essere forniti alle vittime da personale volontario desideroso di contribuire a questa attività di assistenza (detto personale  va peraltro preliminarmente formato, al fine di rendere efficaci i relativi interventi) .

I modelli, a livello europeo, possono essere rappresentati dal Verenging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp, istituito in Olanda già nel 1984,  basato prevalentemente sul lavoro di assistenza svolto da personale volontario, e dal National Assistance Victim Support, operante in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, nonchè dal Victim Support of Scotland, composto complessivamente da quasi quattrocento centri operanti sul suolo britannico.

Per alcune tipologie di reati (si pensi allo stalking, in via generale procedibile a querela di parte), che presuppongo lo stato di soggezione della vittima è altresì necessario predisporre misure idonee ed anticipatorie rispetto all’accesso alla giustizia penale ovvero  strutture di assistenza psicologicacomposte da operatori specializzati e professionalmente formati in via interdisciplinare – per aiutare le vittime ad intraprendere il loro percorso di fuoriuscita dalla violenza.

2.4. Verso una valorizzazione della dimensione emotiva-relazionale- comunicativa  della pena – Una proposta per un nuovo modello di pena.

Nello stesso tempo è necessario anche, tuttavia, rivedere il sistema retributivo penale nel nostro ordinamento.

Poiché la pena si concentra solo sull’autore e sulla sofferenza da infliggere (e non sulla relazione intersoggettiva alterata dal reato), essa ha finito per produrre l’unico risultato di raddoppiare il male senza costruire nulla in positivo.

La pena classica, tradizionale, è concettualmente il raddoppio (il triplo, il quadruplo) del male.

Più̀ recentemente, nei paesi anglosassoni si è affermato, soprattutto nei confronti dei giovani criminali, un nuovo modello di intervento penale, il cui obiettivo non è tanto incidere sulle “cause” del delitto, ma, in modo più̀ strategico, raggiungere una elaborazione emozionale dell’accaduto che propone una riparazione, sia simbolica che materiale, del danno causato dal comportamento criminale e così perseguire in modo efficace un progetto di reintegrazione non solo sociale, ma soprattutto emotivo- psicologico, della persona autore di reato.

La giustizia correttiva valorizza di più̀, rispetto quella retributiva, sia la relazione dinamica tra autore e vittima (o tra autore e il resto del mondo), che la dimensione personologica e individualizzante del giudizio di responsabilità̀. Queste importanti informazioni sono poi utili ed utilizzate nel percorso di auto-correzione e di riparazione, durante l’interazione vittima- autore, per consentire al reo di elaborare quel processo psichico- emozionale che si vuole perseguire.

La punizione può̀ determinare un senso di soddisfazione generale solo quando conduce alla chiusura psicologica del trauma (vissuto direttamente o partecipato empaticamente) e al senso di giustizia.  Se, a livello sociale, adottiamo politiche e pratiche di punizione che tendono ad inibire, piuttosto che promuovere, tali effetti trasformativi, allora le vittime stesse – ma anche, indirettamente, la società̀ in generale – continueranno a sperimentare un senso di rabbia persistente e un senso di insoddisfazione che innesca meccanismi circolari.

1 thought on “Ripartire dal rispetto, fondamento della società”

  1. Concordo pienamente con gli obbiettivi che si prefigge lettera 150.
    Solo un piccolo appunto, forse perchè a me sono tematiche care, ci si è dimenticati del “lavoro” fonte primaria di libertà e e forse ancor più di dignità dell’essere umano che, senza il lavoro, si abbrutisce.
    Tutela delle condizioni del lavoro quindi esame delle problematiche attuali, suggerimenti, affinchè sempre più si possano attuare quei princi costituzionali che in parte sono rimasti sulla carta.

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