L’arroganza dei referendari

Giampaolo Azzoni, Ordinario di Filosofia del diritto nell’Università di Pavia

Avvicinandosi la data dell’8 giugno si intensificano da parte dei promotori dei referendum le doglianze relative ad un ipotetico oscuramento mediatico e ad una supposta congiura del silenzio sui temi e i quesiti oggetto di consultazione.

Si potrebbe facilmente ribattere che in realtà siamo in presenza di una straordinaria mobilitazione da parte del primo partito dell’opposizione, del più grande sindacato italiano e di decine di associazioni ad essi vicine (incidentalmente ci sarebbe da chiedersi cosa c’entrino alcune di tali associazioni ma, evidentemente, rileva di più l’affinità ideologica rispetto all’oggetto sociale). Senza contare poi i volenterosi sostegni da parte di personaggi con una qualche visibilità, piccola o grande che sia, in Rete o sui media tradizionali, come è il caso di protagonisti della stessa televisione pubblica che ricordano l’appuntamento referendario. E, naturalmente, tutto ciò in aggiunta alle comunicazioni dovute per legge.

Ma quello che maggiormente colpisce è l’arroganza con cui si domanda una maggiore attenzione ai referendum. Siamo in presenza cioè della consueta sindrome del “portatore di verità” per cui vi sarebbero dei soggetti che, indipendentemente dalla loro legittimazione democratica, avrebbero il diritto di determinare l’agenda politica e di decidere di cosa sia giusto e doveroso parlare. Ciò si accompagna ad una visione, totalmente illiberale e antidemocratica, secondo cui il popolo sarebbe come un incapace e quindi bisognoso di essere opportunamente formato ed indirizzato. Ci si dimentica che sono stati numerosi i casi in cui si è avuta un’estesa partecipazione ai referendum e una correlativa conoscenza delle questioni in gioco, ma, ovviamente, si trattava di tematiche di reale rilievo e coerenti con l’istituto referendario.

L’arroganza dei promotori ha però il suo punto di massimo attacco nel tentativo di demonizzare coloro che hanno deciso di non partecipare alla consultazione e che si impegnano a convincere anche altri a non votare.

Va detto che chi grida allo scandalo accusando di boicottaggio della democrazia ignora, in buona o cattiva fede, gli elementi minimi del diritto costituzionale.

L’art. 75 della Costituzione, al quarto comma, recita infatti: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. Cioè viene stabilito oltre ad un quorum deliberativo (la maggioranza dei voti validamente espressi) anche un quorum cosiddetto partecipativo (la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto).

Ciò è stato oggetto di discussione all’Assemblea costituente, in particolare nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947.

Così il socialista (e futuro giudice costituzionale) Paolo Rossi intervenne per elevare al 60% l’iniziale quorum partecipativo di soli due quinti (che era stato previsto quando si prospettava anche un referendum legislativo preventivo): “Il referendum abrogativo – disse Rossi – è un’arma assai delicata. Se i partiti sapranno che una legge non può essere rovesciata senza la partecipazione alle urne di almeno il 60 per cento degli elettori iscritti, sarà più difficile che essi ricorrano alla consultazione popolare senza avere una fondata speranza di riuscire”.

Fu lo studioso del diritto internazionale, di appartenenza repubblicana (e anch’egli futuro giudice costituzionale), Tomaso Perassi, a proporre la mediazione definitiva.

Sono dunque quattro le possibilità, tutte ugualmente legittime, previste dall’art. 75 della Costituzione:

  • votare sì all’abrogazione;
  • votare no;
  • esprimere un voto non valido (scheda bianca o nulla);
  • non partecipare alla votazione.

Esprimendo un voto non valido, pure non incidendo sull’esito della consultazione, si contribuisce al raggiungimento del quorum partecipativo. Mentre non partecipando alla votazione si intende proprio contribuire a non raggiungere tale quorum.

Non ha poi alcun rilievo il richiamo, che pure è stato fatto in questi giorni, all’art. 98 del DPR 361/1957 (che a sua volta riprende l’art. 71 del DPR 26/1948) relativo alle norme per la elezione della Camera dei deputati. Infatti, tale articolo, che, in forza dell’art. 51 della legge 352/1970, vale anche per i referendum, è volto a sanzionare penalmente “l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare” che “abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione”. Cioè, la norma nulla ha a che vedere con la legittima manifestazione di pensiero che si può estrinsecare anche nel sostenere un certo orientamento politico e nello stesso invito all’astensione, ma vieta e sanziona penalmente il titolare di autorità che si adopera a “COSTRINGERE gli elettori”, “ABUSANDO delle proprie attribuzioni e NELL’ESERCIZIO di esse”.