Giampaolo Azzoni, Ordinario di teoria Generale del Diritto all’ Università di Pavia
Una delle critiche che più frequentemente vengono mosse alla riforma costituzionale riguarda il modo diverso in cui è previsto il sorteggio per i magistrati e per i cosiddetti laici nei Consigli Superiori della Magistratura (ma la stessa critica con poche varianti riguarda anche le modalità di composizione dell’Alta Corte disciplinare).
La riforma, infatti, stabilisce che mentre i magistrati siano sorteggiati secondo procedure che saranno definite dalla legge, i componenti laici siano estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione. Cioè, sarebbe la stessa Costituzione a stabilire che il sorteggio avvenga entro un elenco di eletti per i componenti laici di nomina parlamentare, ma non per i magistrati, per i quali le modalità del sorteggio sono demandate ad una legge successiva che potrebbe prevedere anche un sorteggio secco.
Questa differenza non è affatto immotivata, ma anzi è razionale e coerente con la nostra Costituzione. E ciò per due ragioni.
La prima ragione è di carattere fattuale.
Nel caso dei magistrati il sorteggio avviene tra i magistrati in attività per i quali, dopo un concorso selettivo ed una esperienza più o meno ampia nell’esercizio del ruolo, si presume il possesso di quelle competenze amministrative e conoscenze sulla magistratura che sono necessarie per decidere sulle materie dei CSM. Mentre gli eleggibili laici (di nomina parlamentare) comprendono, come già stabilì la Costituzione del 1948, tutti i professori universitari di materie giuridiche e tutti gli avvocati con almeno 15 anni di servizio, cioè un numero di persone che si stima in oltre 80.000, e che pertanto difficilmente sono tutte in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie. Va, dunque, fatta una selezione per individuare, come già auspicava l’Assemblea Costituente, chi sia in possesso di una adeguata preparazione sui problemi della giustizia e sull’ordinamento giudiziario.
La seconda ragione per un diverso sorteggio è forse ancora più importante e riguarda il nostro assetto costituzionale.
Occorre considerare che è diversa la funzione specifica dei magistrati e dei componenti laici. I padri costituenti hanno voluto, infatti, che i componenti del CSM fossero per la maggioranza magistrati, ma non per la loro totalità. Come disse Giovanni Leone l’8 gennaio 1947 nella discussione sul potere giudiziario, “lo scopo da raggiungere è quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura”. La minoranza costituita dai laici (un terzo dei componenti non di diritto) rispetto alla maggioranza dei magistrati (due terzi dei componenti non di diritto) serve proprio a questa apertura del CSM e dunque ad una sua legittimazione democratica. Attraverso il combinato meccanismo di elezione e sorteggio si ridurrà l’influenza partitica (rispetto all’attuale elezione diretta da parte del Parlamento), ma si conserverà un minimo elemento politico-democratico costituzionalmente necessario.
La stessa ratio di sottrarre il CSM alle influenze partitiche o, comunque, di parte, riguarda il regime delle incompatibilità previsto dall’ultimo comma dell’art. 104 secondo cui i componenti dei CSM non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
