Più peso al voto: la sfida dello Stabilicum

Vincenzo Mannino, Professore emerito – Università Roma Tre

Gli Italiani votano per liste, coalizioni, programmi e leader che si presentano per governare. Ma il Governo che nasce dal voto non sempre è quello che gli elettori avevano immaginato. È su questa distanza, progressivamente accentuatasi dagli anni ’90, che interviene lo Stabilicum, la riforma elettorale proposta dal Governo Meloni. La riforma cerca di restringere questa distanza, senza modificare formalmente la forma di governo. Non introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, non modifica le attribuzioni del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 e non elimina il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento previsto dall’articolo 94. Cerca, invece, di fare in modo che il risultato elettorale abbia un peso maggiore nella formazione della maggioranza destinata a sostenere l’Esecutivo.

Il punto decisivo è la soglia del 42%. Se una lista o una coalizione la raggiunge in entrambe le Camere, scatta il premio di maggioranza. Se la soglia non viene raggiunta, il premio non scatta e i seggi vengono distribuiti secondo il criterio proporzionale.

La soglia non è, quindi, soltanto un requisito tecnico. Stabilisce quando il voto degli elettori può orientare in modo più netto la formazione della maggioranza di governo, fornendo alle forze politiche e al Presidente della Repubblica un’indicazione più definita sull’indirizzo emerso dalle urne, e quando, invece, lascia alle prime un più ampio spazio di mediazione parlamentare. Del resto, il risultato elettorale è già oggi uno degli elementi che il Presidente della Repubblica considera nella formazione del Governo. La novità della riforma non sta, dunque, nell’introdurre questo collegamento, ma nel rafforzare il peso politico dell’indicazione degli elettori quando il consenso raggiunge la soglia prevista.

Quando il 42% viene raggiunto, il voto degli elettori assume un peso particolare: esprime una chiara indicazione politica sulla maggioranza parlamentare che potrà sostenere il Governo e, in base a un’ulteriore novità introdotta dalla riforma, anche sul candidato alla Presidenza del Consiglio indicato dalle liste o dalle coalizioni prima del voto. Resta, però, al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio, mentre il Governo dovrà ottenere la fiducia delle Camere. Non c’è, dunque, elezione diretta del premier: si sottolinea, piuttosto, che l’indicazione politica della maggioranza e del candidato alla Presidenza del Consiglio trae origine dal voto degli elettori. Si dà così corpo al principio di sovranità popolare sancito dal secondo comma dell’art. 1 Cost., che il popolo esercita, anche in questo caso, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Se invece il 42% non viene raggiunto, gli elettori scelgono di non attribuire a una lista o a una coalizione una maggioranza sufficiente per governare. Saranno, allora, il Parlamento e il Presidente della Repubblica a individuare la soluzione, sempre attraverso i meccanismi previsti dalla Costituzione e la necessaria dialettica tra le forze politiche. Anche in questo caso, però, la formazione della maggioranza non è estranea al risultato elettorale: il mancato raggiungimento della soglia lascia un più ampio spazio di mediazione parlamentare e politica nella formazione della maggioranza e nell’individuazione del Presidente del Consiglio. Anche in questo caso, dunque, il risultato elettorale contribuisce a definire lo spazio entro il quale le istituzioni costituzionali e le forze politiche sono chiamate a costruire la maggioranza.

È questo il profilo che rischia di restare in ombra quando la riforma viene presentata soltanto come uno scontro tra governabilità e rappresentanza. Lo Stabilicum, mantenendo il sistema parlamentare, rafforza il rapporto fra voto popolare e formazione del Governo. Il voto acquista un peso più diretto nell’investitura politica di chi dovrà governare, senza che tale investitura si traduca nell’elezione del Presidente del Consiglio e senza sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di nomina né alle Camere quello di accordare la fiducia al Governo.

A ben vedere, la novità più profonda della riforma si coglie se si guarda non tanto al rapporto tra governabilità e rappresentanza, quanto a quello – mai del tutto risolto dagli anni ’90 – tra il voto degli elettori e il meccanismo costituzionale che porta alla formazione del Governo. Non si scardina il parlamentarismo, ma si rafforza, attraverso la legge elettorale, il peso del voto popolare nella definizione dell’indirizzo politico di governo. Quando il consenso è sufficientemente netto, il voto degli elettori esprime con chiarezza l’orientamento in merito alla maggioranza destinata a sostenere il Governo e rafforza politicamente la posizione del candidato alla Presidenza del Consiglio indicato dalle liste o dalle coalizioni; quando invece non lo è, il voto non individua una maggioranza sufficientemente definita, lasciando alle istituzioni costituzionali e alla dialettica tra le forze politiche un più ampio spazio per costruirla.