Tra follia, terrorismo e processo mediatico la complessa valutazione della responsabilità penale

Noemi Sanna, psichiatra clinico e forense

L’uomo che a Modena ha travolto a forte velocità diversi passanti, provocando gravissime conseguenze, presenta due distinti livelli di allarme sociale, ciascuno dei quali potrebbe configurarsi come causa o, più verosimilmente, concausa dell’azione compiuta: il fatto di essere già stato attenzionato dai Servizi di Igiene Mentale territoriali e la sua origine italo-marocchina, che evoca lo spettro del terrorismo.

La dinamica dell’episodio si inserisce in una inquietante sequenza di fatti analoghi rivendicati come atti di terrorismo, che hanno segnato, negli ultimi anni, il panorama europeo. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di analogie e spetterà agli inquirenti chiarire se ci si trovi di fronte a un gesto deliberatamente ispirato a finalità terroristiche o ad una condotta di tipo emulativo.

Il richiamo ad una presunta patologia psichiatrica, a sua volta, evoca l’idea che l’autore del gesto fosse incapace di intendere e di volere. Si tratta di un pregiudizio profondamente radicato, anche tra alcuni addetti ai lavori, secondo cui malattia mentale significherebbe automaticamente incapacità e, di conseguenza, esclusione della responsabilità penale. Anche in questo caso sarà una perizia psichiatrica a fornire gli elementi necessari per una valutazione rigorosa e scientificamente fondata.

La valutazione della capacità di intendere e di volere

Disciplinata dall’art. 85 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

L’accertamento è psichiatrico-forense, disposto dal giudice tramite perizia psichiatrica, finalizzato a stabilire se, al momento del compimento del reato, vi fosse, per infermità, uno stato di mente tale da escludere completamente l’imputabilità (art. 88 c.p.: vizio totale con esclusione della responsabilità penale) oppure da ridurla significativamente (art. 89 c.p.: vizio parziale con diminuzione della pena).

La presenza di infermità mentale deve essere rigorosamente documentata, come deve essere documentata la correlazione tra il reato compiuto e l’infermità diagnosticata. Se un soggetto affetto da schizofrenia paranoide aggredisce una persona che identifica come suo persecutore (e ciò risulta coerente con la documentazione clinica e con il quadro psicopatologico) il nesso causale appare relativamente evidente. Se lo stesso soggetto schizofrenico aggredisce un estraneo per rubargli il portafoglio e adotta strategie di occultamento, è più arduo dimostrare che il reato sia stato determinato da uno stato mentale compromesso.

Non è sufficiente la presenza, anche comprovata, di un disturbo mentale: è necessario che tale disturbo abbia concretamente compromesso la capacità del soggetto di comprendere il significato, la portata e le conseguenze delle proprie azioni e la sua capacità di autodeterminarsi e scegliere liberamente se agire o meno.

L’incapacità nei disturbi di personalità e negli stati emotivi e passionali

I disturbi di personalità e gli stati emotivi o passionali non configurano automaticamente una infermità mentale rilevante ai fini penali. Ma l’orientamento attuale della giurisprudenza ha definito alcune significative eccezioni e oggi non è infrequente il ricorso ad accertamenti peritali anche in assenza delle classiche e conclamate infermità.

Per quanto concerne i disturbi di personalità possono incidere sull’imputabilità qualora raggiungano livelli di gravità tali da alterare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, come chiarito dalla sentenza Raso della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9163/2005). Per esempio, uno scompenso psicotico, anche transitorio, potrebbe aggravare il funzionamento psichico già parzialmente compromesso di un disturbo di personalità fino ad alterare il rapporto con la realtà e abolire o ridurre significativamente la capacità di intendere e di volere, purché la condotta criminosa sia direttamente correlata allo stato psicopatologico.

Gli stati emotivi e passionali (rabbia, paura, gelosia) anche se molto intensi, non sono di regola considerati causa di esclusione o riduzione dell’imputabilità (art. 90 c.p.). Possono assumere rilevanza penale soltanto quando costituiscano espressione di un vero e proprio squilibrio psichico, anche temporaneo, tale da configurare una condizione assimilabile ad una infermità mentale. Un esempio tipico è la gelosia morbosa che si struttura progressivamente in un sistema delirante, clinicamente documentabile e caratterizzato da perdita del contatto con la realtà. In tali circostanze non è più l’emozione in sé ad assumere rilievo, ma la sua trasformazione in fenomeno psicopatologico.

Ruolo dei media

In questo contesto, anche il ruolo dei media merita una riflessione. Nelle prime ore che seguono eventi di tale portata, il flusso informativo tende a costruirsi attraverso notizie frammentarie, indiscrezioni, ipotesi investigative non ancora verificate. Questo fenomeno può generare una vera e propria sovrapproduzione narrativa, nella quale elementi clinici, etnici, ideologici o biografici vengono rapidamente associati tra loro, alimentando nell’opinione pubblica distorsioni cognitive e interpretazioni emotive prima ancora che emergano dati oggettivi. Questo elemento rischia di influenzare non soltanto l’opinione pubblica, ma anche gli stessi addetti ai lavori, favorendo interpretazioni premature o letture condizionate da aspettative sociali, mediatiche o emotive piuttosto che da un rigoroso esame dei dati clinici e investigativi.

Il rischio è duplice: da un lato la stigmatizzazione della malattia mentale, dall’altro la sovrapposizione automatica tra appartenenza etnica o religiosa e terrorismo. Entrambi i processi finiscono per semplificare in modo improprio fenomeni estremamente complessi, riducendo la capacità di analisi critica e favorendo dinamiche di allarme sociale. In alcuni casi, inoltre, la spettacolarizzazione mediatica di episodi violenti può produrre effetti emulativi in soggetti vulnerabili, soprattutto quando l’autore del gesto viene sovra esposto e continuamente riproposto nello spazio comunicativo.