Antonio Fuccillo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Una serie di vicende di cronaca, da ultimo quella relativa alla richiesta di realizzare una grande moschea a Mestre, ripropone la necessità di riflettere sui limiti del multiculturalismo e, più in generale, sul modo in cui gli ordinamenti democratici regolano la crescente differenziazione religiosa e culturale. Si tratta, del resto, di un fenomeno tipico delle società contemporanee, alimentato da spostamenti e migrazioni sempre più facili e frequenti. Con le persone si muovono anche le loro culture, intrise di religioni e tradizioni che orientano comportamenti e abitudini talvolta molto lontani da quelli propri del Paese ospitante.
Alla questione hanno recentemente dedicato una riflessione Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera del 27 agosto, con uno scritto intitolato I limiti del multiculturalismo, e Giovanni Verde, sul Corriere del Mezzogiorno, muovendo dal concetto di tolleranza religiosa. Galli della Loggia parte dalla considerazione che la religione «costituisce eminentemente un fatto della coscienza individuale» e che da essa non possa derivare la pretesa di «dettare le regole e i modi della vita pubblica». La sua riflessione riguarda gli effetti del multiculturalismo sull’assetto della società e sul processo di integrazione, soprattutto quando l’appartenenza religiosa si traduce nella richiesta di regole, comportamenti o spazi differenziati. Il problema diventa allora quello della conservazione di un quadro normativo comune di fronte a istanze che trovano il proprio fondamento nell’appartenenza culturale o confessionale.
Sul medesimo tema Verde richiama «il rispetto della persona umana e della sua dignità, la laicità dello Stato, l’eguaglianza dei sessi» quali valori sui quali si fonda la convivenza nell’ordinamento democratico. La tolleranza religiosa presuppone, nella sua ricostruzione, il rispetto di questo nucleo comune, tanto da condurlo ad affermare che «la coesistenza […] è impossibile quando i valori sono del tutto inconciliabili».
In ossequio a un politically correct che pervade una parte del ceto intellettuale, il multiculturalismo è stato spesso esaltato come valore delle società moderne e democratiche, simbolo di accoglienza e rispetto verso tutte le religioni e tutte le culture. A sostegno di questa prospettiva viene giustamente richiamata la Costituzione, che assicura eguale spazio di libertà a tutte le fedi religiose. L’art. 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, mentre l’art. 19 garantisce a tutti la libertà di professare la propria fede e di esercitarne il culto. Tali garanzie, insieme ai principi di tutela della persona e di eguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost., concorrono alla costruzione di una società libera, eguale e democratica e appartengono al nucleo di valori non negoziabili della nostra Repubblica. Occorre tuttavia domandarsi se il multiculturalismo possa essere assunto come valore assoluto o se una sua declinazione priva di limiti possa incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni.
La religione costituisce una componente dell’identità individuale e orienta comportamenti e scelte che assumono rilevanza in numerosi ambiti, come nel caso delle vicende familiari, dell’abbigliamento e anche delle successioni. Le richieste rivolte all’ordinamento affinché tenga conto di convinzioni, pratiche e norme confessionali danno così luogo a un vero e proprio lobbying religioso, ponendo il problema dei limiti entro i quali tali istanze possono trovare riconoscimento.
La risposta deve muovere dal principio supremo di laicità dello Stato, ricavato dalla Corte costituzionale dal complesso delle disposizioni poste a tutela del fenomeno religioso. A partire dalla celebre sentenza n. 203 del 1989, la laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., implica «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». La giurisprudenza costituzionale ne ha successivamente precisato i contenuti, mostrando come la laicità non possa essere ridotta alla separazione tra sfera civile e sfera religiosa e debba guidare il rapporto tra i pubblici poteri e una società caratterizzata dalla presenza di fedi diverse.
Resta però da comprendere se la laicità debba riguardare soltanto lo Stato e l’esercizio dei pubblici poteri o debba estendersi anche al diritto attraverso il quale il fenomeno religioso viene regolato.
Il riconoscimento di una prescrizione religiosa incontra un limite quando richiederebbe di derogare a quel nucleo di principi che costituisce l’ordine pubblico. Rendere disponibili tali principi in ragione dell’appartenenza confessionale significherebbe infatti mettere in discussione la stessa laicità del diritto.
La vicenda della moschea di Mestre pone in evidenza il (difficile) rapporto tra l’esercizio dei pubblici poteri e le istanze di una comunità religiosa di recente insediamento. La Corte costituzionale ha già definito i limiti entro i quali le esigenze di governo del territorio possono incidere sulla realizzazione dei luoghi di culto, escludendo ostacoli ingiustificati o trattamenti discriminatori. Su questo quadro si innesta oggi un profilo ulteriore, relativo al grado di integrazione della comunità interessata e alla rilevanza che tale elemento può assumere nella decisione finale.
Analoghe questioni si pongono rispetto all’uso nello spazio pubblico di simboli e indumenti religiosi, quali il velo islamico o il turbante sikh, rispetto ai quali il significato religioso della condotta deve essere considerato insieme agli altri interessi tutelati dall’ordinamento. Il fondamento confessionale non può, di per sé, sottrarre una condotta all’applicazione delle regole comuni, così come queste ultime devono essere applicate nel rispetto della libertà religiosa costituzionalmente garantita.
Il problema si presenta in termini ancora più evidenti quando la religione incide sullo status della persona e sui rapporti familiari. Proprio in questi ambiti, conoscere le norme confessionali può essere utile per comprendere il funzionamento di determinati istituti. Da questa conoscenza non può tuttavia discendere una diversa disciplina dei diritti della persona in ragione della fede professata, perché si finirebbe per reintrodurre, sia pure indirettamente, forme di statuti personali confessionali incompatibili con i principi del nostro ordinamento.
La differenza religiosa può dunque assumere rilevanza giuridica purché ciò avvenga all’interno di un quadro unitario di principi e regole comuni, nel quale la tutela del pluralismo non conduce alla frammentazione dell’ordinamento né alla costruzione di status differenziati in ragione della fede.

