Corte Suprema USA: senza il consenso dei genitori, nessun contenuto LGBTQ+ nelle scuole

Giampaolo Azzoni, Ordinario di Filosofia del Diritto nell’Università di Pavia

Lo scorso 27 giugno la Corte Suprema degli USA ha emesso una sentenza di grande rilievo anche per l’Europa e l’Italia (n. 606 U.S._2025).

I giudici americani hanno, infatti, stabilito che è illegittimo, da parte delle autorità scolastiche, imporre l’insegnamento di contenuti LGBTQ+ senza dare la possibilità ai genitori di chiedere l’esonero da tale insegnamento per i loro figli quando in contrasto con i convincimenti religiosi della famiglia.

Il caso sollevato riguardava un distretto scolastico del Maryland in cui venne approvato un supplemento al programma delle scuole elementari che prevedeva la lettura di alcuni libri per l’infanzia con contenuti “inclusivi” rispetto alle tematiche LGBTQ+ (contenuti che la sentenza riproduce e che, dunque, possono essere facilmente visionati). Inizialmente, ai genitori era stata data la possibilità di non fare partecipare i figli a queste attività didattiche ma, proprio l’elevato numero di richieste di esenzione, aveva spinto le autorità scolastiche a renderle obbligatorie.

Ora la Corte Suprema ha ristabilito per i genitori la possibilità di chiedere l’esonero per queste attività quando contrastino con la fede religiosa della famiglia, il cui libero esercizio è protetto dal Primo Emendamento della Costituzione. In particolare, la Corte Suprema ha voluto esplicitamente evitare di porre i genitori di fonte alla scelta di “rischiare che il figlio sia esposto a un’istruzione opprimente o pagare somme ingenti per servizi educativi alternativi”.

Come nella migliore tradizione della Corte Suprema, la sentenza è molto articolata e, con le opinioni dissenzienti, raggiunge le 135 pagine: un vero ampio saggio che meriterebbe di essere letto nelle nostre università.

Estensore ne è stato il giudice Samuel Alito che nel 2022 fu l’autore della celebre sentenza “Dobbs” in cui, adottando un approccio interpretativo “originalista”, cioè attento al significato originario della Costituzione, negò che quello dell’aborto fosse un diritto con copertura costituzionale, affermando che fosse invece di competenza dei singoli Stati. Questo approccio rispettoso della lettera della Costituzione e che evita i pericoli della interpretazione cosiddetta “evolutiva”, è ciò che anima anche questa nuova sentenza.

Come ho detto, questa è una pronuncia di grande rilievo anche per l’Europa e l’Italia, sia per il modello di scuola che essa presuppone, sia per la riaffermata centralità del ruolo dei genitori nell’educazione dei figli.

Innanzitutto, si esclude la concezione giacobina secondo cui la scuola è un luogo in cui attraverso la trasmissione di determinati valori, rafforzati dal potere proprio dell’istituzione, si formano cittadini con precisi orientamenti etici, religiosi e anche politici.

Come si legge nella sentenza, la Corte Suprema non accetta le definizioni date dalle autorità scolastiche del Maryland, dei contenuti “LGBTQ+-inclusivi” come mera “esposizione a idee che possono essere discusse” o come lezioni di “rispetto reciproco”. Secondo la Corte Suprema, i libri adottati “trasmettono inequivocabilmente un punto di vista particolare sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e sul genere” e, inoltre, gli insegnanti sarebbero stati invitati “a rafforzare questo punto di vista e a rimproverare i bambini che non fossero stati d’accordo”. Questo, secondo i giudici, andrebbe oltre la mera “esposizione” e rappresenterebbe “una minaccia molto concreta” al ruolo educativo dei genitori.

Ma, soprattutto, la Corte Suprema ha riaffermato proprio la centralità dei genitori nell’educazione dei figli. Questo non significa ovviamente ritornare a superate concezioni patriarcali della famiglia in cui il minore è silenzioso oggetto del potere di disposizione del padre o, comunque, dei genitori. Una delle migliori acquisizioni degli ordinamenti giuridici contemporanei è proprio il riconoscimento dei diritti, dei bisogni, ma anche delle capacità che ogni soggetto umano, anche se minore, possiede. Ma è proprio la responsabilità genitoriale a richiedere un esercizio attento della funzione educativa che non può essere semplicemente delegata a un altro soggetto, fosse pure l’istituzione scolastica pubblica.

Questo è il senso dell’art. 30 della nostra Costituzione secondo cui “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Dunque, “istruire ed educare”, cioè la completezza del ruolo formativo che, come diritto e dovere, è in capo ai genitori e non ad altri. E nell’art. 14 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” si legge che è “diritto dei genitori” “provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche”.

Ovviamente tale ruolo è finalizzato sempre all’interesse del minore, ed è importante che l’art. 316 del Codice civile stabilisca che la responsabilità genitoriale vada esercitata “tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.

Ma è altresì vero – e questo ci insegna la sentenza della Corte Suprema – che, su tematiche che riguardano valori profondi come quelli religiosi, il ruolo dei genitori non può essere sostituito da qualche autorità educativa.

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